Nella seduta del 3 marzo 2010 era stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento dal 2008.

Tuttavia, il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il testo del “Collegato Lavoro” per un riesame su alcuni importanti aspetti relativi al diritto del lavoro.

A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 29 aprile 2010 e, con ulteriori modifiche, dal Senato, il 29 settembre 2010. Infine, è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010.

Il testo (Atti della Camera 1441-quater-F), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene – come avevamo anticipato in marzo – anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.

Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.
Beneficiari dei permessi

La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Nella sostanza, le fortissime restrizioni “minacciate”, risultano abbondantemente annacquate e confuse da una serie di eccezioni e sub-eccezioni.

Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato e proprio nella parte “restrittiva”. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha l’impressione che con questa modificazione (nessun requisito di continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè – come auspicato da parte del Governo – dimunire.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.
Sede di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Controlli

All’articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.

Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi dovrebbero essere già effettuati.

Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro e l’INPS possono effettuare dei controlli.

Ma quali possono essere gli elementi da controllare? Ce lo dice la Legge: l’handicap con connotazione di gravità (la certificazione presentata è valida?); il grado di parentela autocertificato; l’assenza di ricovero; la non contemporanea fruizione dei permessi da parte di altri lavoratori per l’assistenza alla medesima persona con disabilità.

Altri controlli di merito sarebbero piuttosto insostenibile avendo abrogato i requisiti di “continuità ed esclusività” dell’assistenza.

Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.

Monitoraggio, privacy e semplificazione

La nuova norma fissa l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L’articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici atti volti alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
Associazioni storiche

Piuttosto singolare è l’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC. Questi elenchi devono contenere soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al 1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle Associazioni cosiddette “storiche”, anche in assenza di autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a ribadire una normativa datata e messa in discussione da alcune parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.

Di admin

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