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L’ISTITUZIONE DELLA NUOVA “EQUITALIA”

Da oggi, 1° luglio 2017, la “Nuova” Agenzia delle Entrate potrà accedere ad alcune banche dati, senza il consenso del Giudice, e bloccare alcune somme dal conto corrente. Questo “aumento dei poteri” INCOSTITUZIONALI alla nuova agenzia di riscossione, consentirà azioni quali, il prelievo del debito vantato, direttamente dai conti correnti bancari/postale, senza alcuna autorizzazione “giudiziaria”.

La società per azioni partecipata dall’Erario (51%) e Inps (49%) lascerà il posto a un “Ente Pubblico” economico denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione. Un soggetto sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo varrà per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia dove la riscossione sarà operata da un altro soggetto.

FUNZIONI E COMPITI di Agenzia delle Entrate-Riscossione

In base a quanto prevede lo statuto pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 giugno, Agenzia delle Entrate-Riscossione:

1)      è un ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate;

2)      ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità;

3)      è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze;

4)      ha sede legale a Roma e sarà articolate in strutture centrali (sedi provinciali) e periferiche (sportelli già esistenti).

 

Per quanto riguarda, invece, i compiti:

 

1)      svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale;

2)      effettua l’attività di riscossione mediante ruolo;

3)      può effettuare sia le attività di riscossione spontanea delle entrate (tributarie o patrimoniali) delle amministrazioni locali sia altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell’agenzia delle Entrate, già svolte da Equitalia, anche attraverso contratti di servizio.

 

COME DIFENDERSI:

Chiunque abbia problemi con l’agente della riscossione, consigliamo di salvaguardarsi con alcuni semplici gesta:

 

1)      Il “debitore”, è consigliabile non sia detentore di conti correnti postali e bancari (poiché pignorabili);

2)      Se vi sia necessariamente l’obbligo di detenzione del conto corrente (ad esempio per l’accredito del proprio stipendio) essendo richiesto il codice IBAN, potrà fornire quello del coniuge (o del figlio maggiorenne) che non risulti nella banca dati dell’Agente della Riscossione;

3)      In caso di co-intestazione del conto corrente, si consiglia la chiusura di questa “tipologia” di conto, ed aprirne uno (a nome del famigliare) ove si può depositare la delega al ritiro di somme, presso lo sportello, in modo da non vedersi pignorati “INTEGRALMENTE” il saldo residuo del credito disponibile.

4)      Se vi sia impossibilità nel poter “effettuare” una delle scelte sopra indicate, agite, ad esempio, per l’accredito dello stipendio, a mezzo rilascio tramite assegno circolare da poter “riscattare” presso un istituto (bancario o postale) presente sul proprio territorio di residenza (o limitrofo a dove siate domiciliati). Questa procedura impedirà l’accredito sui conti correnti che, da oggi, saranno pignorabili senza autorizzazione del Giudice.

Vi ricordiamo che a seguito degli strumenti “Redditometro” usato dall’Erario, ed il “Nuovo ISEE” controllato e gestito dall’INPS; il “nuovo” agente della riscossione, accederà a tutti i dati “finanziari” connessi al proprio codice fiscale/partita iva.

ILLEGITTIMITÀ

A seguito di questo “cambiamento” i dipendenti di Equitalia S.p.A. (società privata gestita dall’Ente Pubblico) diverranno a tutti gli effetti, dipendenti pubblici remunerati direttamente dal Dicastero dell’Economia e delle Finanze. Questo provocherà un incremento del personale, inerente l’organigramma dell’Erario, inducendo, così, alla mancata creazione di nuovi bandi di concorso giacché, tale assorbimento, porterà all’esubero del personale. Personale che si ritroverà nell’istituzione pubblica senza aver superato alcun concorso pubblico (come da legge previsto) vista la “chiamata diretta” fattasi, a tempo debito, dall’ente privato Equitalia S.p.A.

Per ulteriori informazioni e dettagli, vi consigliamo di contattare ESCLUSIVAMENTE associazioni di categoria che trattano tale materia.
Nell’attesa di una sentenza, da parte della magistratura competente, purtroppo, a data odierna, non si hanno “rimedi” alternativi a quelli sopra indicati.

Di admin

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